lunedì 14 febbraio 2011

Consulta del Verbano Cusio Ossola per la Laicità delle Istituzioni - Statuto

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E’ costituita un’Associazione di volontariato senza scopi di lucro, denominata “CONSULTA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA PER LA LAICITA’ DELLE ISTITUZIONI” (in seguito “Consulta”), che ha come finalità la difesa della laicità delle Istituzioni e la diffusione della cultura laica.
La Consulta si ispira alla legge-quandro 266/91 sul volontariato.
La Consulta è dotata di un simbolo, consistente in una testa di donna con berretto frigio di colore rosso, incorniciato da foglie di alloro di colore verde, il tutto inserito in un cerchio con sfondo di colore nero ed accompagnato dalla scritta: “CONSULTA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA  PER LA LAICITA’ DELLE ISTITUZIONI” di colore rosso.
La Consulta aderisce al Coordinamento nazionale delle Consulte per la Laicità delle Istituzioni e alla Carte dei Principi comune a tutte le Consulte.
L’accettazione della Carta dei Principi costituisce condizione necessaria per l’adesione alla Consulta.
ART. 2 - SEDE

La Consulta ha sede legale in Verbania
Il Comune della sede potrà essere variato solo per delibera dell’Assemblea Straordinaria.
Per ragioni funzionali può essere individuata una sede operativa, diversa dalla sede legale.

ART. 3 - SCOPI

La Consulta promuove, principalmente, le seguenti attività:
  • azioni per l’abolizione di tutte le norme costituzionali (art.7), legislative e governative nazionali, regionali, locali e di ogni altro tipo  che limitino la laicità delle Istituzioni e favoriscano concessioni di compiti, contributi, diritti e privilegi ad altre istituzioni, tali da compromettere la laicità  delle Istituzioni pubbliche;
  • prese di posizioni ed iniziative sugli atti e sulle politiche delle amministrazioni locali, dei Governi e dei Parlamenti Nazionale ed Europeo e di ogni altra Istituzione riguardanti i temi della laicità  e della libertà di pensiero;
  • incontri e seminari sul tema della libertà di pensiero, della laicità delle Istituzioni,  dei diritti umani, delle libertà individuali, della libertà di ricerca scientifica e del progresso umano;
  • iniziative di collaborazione e di reciproco scambio fra le diverse Associazioni aderenti, al fine di promuovere una più visibile ed incisiva presenza culturale delle Associazioni laiche della città;
  • eventi culturali ed artistici attinenti alla laicità;
  • visite guidate ai luoghi ed ai monumenti significativi nella storia della libertà di pensiero e della laicità;
  • formazione ed aggiornamento di docenti ed educatori delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra istituzione, finalizzati alla promozione dei principi laici;
  • interventi presso le istituzioni scolastiche, con i predetti fini;
  • diffusione di informazioni nei media e costituzione di un “osservatorio laico” sulle questioni  di interesse della Consulta;
  • pubblicazioni di notiziari, opuscoli, libri, video sui temi della laicità;
  • rapporti con realtà similari sia in Italia che all’estero;
  • qualunque altra iniziativa utile ai fini della diffusione della conoscenza della Consulta e al raggiungimento delle sue finalità;
  • iniziative tese a favorire la civile convivenza e l’integrazione fra persone e culture diverse.

ART. 4 - FINANZE

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a)     dalle quote associative, stabilite di anno in anno con delibera della Giunta Esecutiva e ratificate dall’Assemblea dei Soci;
b)     dalle elargizioni e contributi volontari effettuate dagli associati;
c)      dalle liberalità ricevute in occasione di manifestazioni alle quali l’Associazione partecipi o ne sia promotrice;
d)     da contributi privati e/o pubblici, nazionali ed interna­zionali;
e)     da sovvenzioni, donazioni, eredità o legati o lasciti di Terzi o di associati, sia con espresso vincolo di destinazione che senza precisazione di destinazione;
f)      dalle eventuali rendite finanziarie e immobiliari.
E’ fatto divieto assoluto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali proventi tra gli associati. Ogni eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 5 - SOCI

Il numero degli aderenti alla Consulta è illimitato. Possono chiedere di aderire alla Consulta le Associazioni apartitiche che vogliano promuovere, fra i loro scopi, la difesa della laicità delle Istituzioni ed iniziative tese a diffondere la cultura della laicità secondo i principi elencati nella nostra Carta dei Principi. Possono altresì aderire alla Consulta, come singoli, coloro che intendono concretamente operare secondo i principi enunciati nella nostra Carta dei Principi.
La richiesta di adesione va presentata per iscritto o per e-mail al Coolegio dei Garanti e dei revisori dei conti che avendo valutato idonea la richiesta inoltra la domanda di adesione all'Assemblea che ha il compito di deliberare in merito.

Le Associazioni o i singoli che intendono aderire alla Consulta devono inoltrare specifica richiesta scritta, impegnandosi a rispettare la Carta dei Principi, compilando il modulo di adesione e versando la quota associativa.
L’ammissione di nuove Associazioni  è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, su proposta del Coolegio dei Garanti e dei revisori dei conti.
Le Associazioni o i singoli aderenti possono recedere dalla Consulta in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Coordinatore.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:
a) ad osservare il presente Statuto e la Carta dei Principi, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottare dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento eticamente corretto nei confronti della Consulta;
c) a versare la quota associativa alla scadenza prevista fissata, per i rinnovi, a 12 mesi dalla data di ammissione;
d) a comunicare il cambio di residenza e di indirizzo telematico.
I Soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associa­zione;
b) ad accedere alle cariche associative.
I Soci hanno diritto inoltre a frequentare i locali sociali ed a servirsi gratuitamente del materiale di studio e della docu­mentazione non riservata in possesso del sodalizio, nel rispetto della normativa a tutela del diritto alla riservatezza.
La qualità di Socio si perde per recesso, dimissioni, moro­sità o indegnità.
In caso di mancato pagamento della quota associativa la Giunta Esecutiva, previo sollecito scritto,  può richiedere l'esclusione del Socio moroso al Coolegio dei Garanti e dei revisori dei conti.
L’indegnità viene sancita dal Coolegio dei Garanti e dei revisori dei conti per gra­vi atti o comportamenti dei Soci nei loro rap­porti con la Consulta, con altri Soci o con terzi, che siano giudicati incompatibili con la Carta dei Principi o ta­li da ledere l’immagine della Consulta, costituendo un danno comprovato per essa.
Il Socio espulso ha facoltà di pre­sentare ricorso, che deve pervenire all'Esecutivo entro trenta giorni dalla notifica  del prov­vedimento stesso. L'Esecutivo ha l'obbligo di inoltrare il ricorso al Coolegio dei Garanti e dei revisori dei conti. L’Assemblea Ordinaria, alla prima convocazione utile, è competente per la decisione definitiva sul provvedimento di espulsione.

ART. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa è stabilita annualmente dall’Assemblea Ordinaria su proposta dell'Esecutivo

ART. 8 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi della Consulta sono:
a)     l’Assemblea
b)     il Coordinatore
c)      l'Esecutivo
d)     il Segretario
e)     il Tesoriere
f)      il Collegio dei Garanti e dei Revisori dei conti

ART. 9 - ASSEMBLEA

L’Assemblea è l’organo sovrano della Consulta.
L'Assemblea Ordinaria viene convocata di norma almeno una volta all'anno per deliberare sul Conto Consuntivo e sul Conto Preventivo. La convocazione dell'Assemblea ordinaria contenente luogo, data, ora e l'ordine del giorno deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e dovrà comunque essere affissa almeno 30 giorni prima presso la sede legale della Consulta.
L’Assemblea deve essere convocata, qualora richiesto con regolare domanda, sottoscritta da almeno un decimo dei Soci, a norma dell’art. 20 del C.C.
L’Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede legale.

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Associazioni aderenti e dai rappresentanti degli aderenti singoli.
Le Associazioni aderenti alla Consulta sono rappresentate in Assemblea da un membro effettivo, ovvero da un membro supplente, con diritto di voto, singolo ed individuale, designati per iscritto dall’Associazione di appartenenza; le Associazioni hanno libera facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, i propri rappresentanti, dandone comunicazione scritta.
Coloro che aderiscono singolarmente alla Consulta hanno diritto ad eleggere un loro rappresentante con diritto di voto ed uno supplente. Qualora le adesioni individuali superino il numero di quindici soci, essi posso eleggere un secondo rappresentante con diritto di voto e un secondo supplente.

Hanno diritto di intervenire senza diritto di voto alle Assemblee tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente in prima convoca­zione con l’intervento della metà più uno dei Soci e la mag­gioranza semplice dei voti. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo l'ora fissata per la prima convocazione, delibera a maggioranza semplice dei voti, qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria delibera validamente, in prima con­vocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei Soci; in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
L’Assemblea Straordinaria delibera validamente lo scioglimento del sodalizio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

ART. 10 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni sei mesi e comunque almeno una volta all'anno.
L’Assemblea Ordinaria delibera sul Conto Consuntivo e sul Conto Preventivo, sugli indirizzi generali dell’Associazio­ne ed in particolare:
  • nomina il Coordinatore della Consulta;
  • nomina i componenti dell'Esecutivo
  • nomina il Collegio dei Garanti e dei Revisori dei conti stabilisce, su proposta dell'Esecutivo, le quote associative annuali a carico dei Soci;
  • stabilisce il programma di attività della Consulta;
  • convalida le domande di associazione;
  • delibera inappellabilmente sui ricorsi presentati dai Soci espulsi;
  • approva eventuali  regolamenti;
  • svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.
L’Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta l'Esecutivo lo ritenga opportuno, in relazione all’impor­tanza delle decisioni da adottare, nonché per deliberare sul­le modificazioni dello Statuto, sulla revoca del Coordinatore e sullo scio­glimento dell’Associazione. Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l’Assemblea Ordinaria.

ART.11 - COORDINATORE

Il Coordinatore viene eletto dall’Assemblea, a maggioranza semplice e costituisce il legale rappresentante della Consulta.
Egli presiede e convoca l’Assemblea e l'Esecutivo, rimane in carica per il periodo di due  anni, può essere revocato dall’Assemblea, venendo sostituito ed è rieleggibile.
Il Coordinatore rappresenta l'unità della Consulta e ne assicura il regolare funzionamento coadiuvato dall'Esecutivo Ha inoltre il compito di mantenere informate in maniera assidua e costante i rappresentanti delle Associazioni aderenti e il o i rappresentanti degli aderenti singoli, in ordine a tutte le attività svolte in attuazione di quanto previsto dall’art. 3.

In caso di prolungato impedimento, il Collegio dei Garanti e dei Revisori dei conti Ha il compito di convocare l'Assemblea per permettere nuove elezioni.

ART. 12 - SEGRETARIO

Il Segretario  oltre a coadiuvare il Coordinatore nello svolgimento delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di necessità o temporaneo impedimento.





ART. 13 - ESECUTIVO

L'Esecutivo è l'organo di direzione della Consulta tra un'Assemblea e un'altra,  viene eletto ed eventualmente revocato o modificato dall’Assemblea a maggioranza semplice, è presieduto dal Coordinatore, che lo convoca, ed è composto, oltre che da questi,  da un numero pari di componenti, non superiore a dieci, inclusi il Segretario e il Tesoriere.
Esso svolge funzioni operative ed esecutive ed ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. L'Esecutivo dura in carica per il periodo di  due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
L'Esecutivo ha il compito di:
·         eleggere nel proprio ambito il Segretario che può essere altresì revocato;
·         eleggere nel proprio ambito il Tesoriere che può essere altresì revocato;
·         assicurare lo svolgimento delle attività previste dall'Assemblea;
·         predisporre i bilanci annuali (preventivo e consuntivo);
·         applicare le decisioni prese dall'Assemblea;
·         sostituire uno o più componenti dimissionari cooptando un socio con votazione unanime solo fino a che sia in carica la maggioranza dei componenti eletti all'ultima Assemblea;
  • autorizzare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'Associazione;
  • propone l'esclusione di un Socio per morosità come previsto dell'art.6.

L'Esecutivo può nominare al proprio interno dei responsabili di singole attività, di settori tematici oppure di aree geografiche garantendo così la distribuzione equa del carico di lavoro.
L'Esecutivo si occupa inoltre di qualunque altra attività a lui attribuita dallo Statuto.
Nel caso in cui venga meno la maggioranza degli eletti, l’Assemblea provvederà ad integrarla.
Ai lavori dell'Esecutivo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Garanti e dei Revisori dei conti. 

ART. 14 - TESORIERE

Il Tesoriere  provvede alla gestione amministrativa, contabile e fiscale, prepara i bilanci annuali (preventivo e consuntivo) da sottoporre alla deliberazione dell'Esecutivo e all'approvazione dell’Assemblea, sentito il parere del Collegio dei Garanti e dei Revisori dei conti. Il Tesoriere si occupa inoltre del reperimento dei fondi (fund raising) seguendo le deliberazioni Esecutivo.
Egli rimane in carica per il periodo di due anni ed è rieleggibile.

ART. 15 – COLLEGIO DEI GARANTI E DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Garanti e dei Revisori dei conti, opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Garanti e dei Revisori dei conti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, è costituito da tre componenti, viene eletto e può essere revocato o modificato dall’Assemblea a maggioranza semplice. Esso è convocato e presieduto dal Presidente, eletto dal Collegio medesimo nella prima seduta. Esso rimane in carica per il periodo di tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nel caso in cui venga meno la completezza del Collegio, l’Assemblea provvederà ad integrarlo.

Il Collegio dei Garanti e dei Revisori dei conti:
  • svolge funzioni di proposta all’Assemblea, ai fini dell’ammissione di nuove Associazioni.
  • In caso di impedimento del Coordinatore e del Segretario svolge temporaneamente le funzioni del medesimo.
  • delibera su richiesta di parte l’esclusione dei Soci aderenti, allorché se ne verifichino i presupposti,  ovvero fatti e comportamenti, messi in atto dai Soci ai sensi dell’Art. 6 del presente Statuto. Delibera altresì l'esclusione di un Socio per morosità, come previsto dall'art. 6, su richiesta dell'Esecutivo.
  • ha il compito di dirimere le controversie insorte tra i soci e gli organi dell'Associazione.
  • Ha inoltre il compito di fornire pareri sulla corretta interpretazione del presente Statuto, compito che può delegare al Presidente del Collegio. 
·         si riunisce almeno una volta all’anno, convocato dal suo Presidente, per controllare il bilancio consuntivo predisposto dall'Esecutivo- Il Collegio, verificato l’andamento dell’amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all’Assemblea con relazioni scritte.

ART. 17 - SCIOGLIMENTO

La Consulta è costituita a tempo indeterminato.
Cause di scioglimento automatico della Consulta sono costituite dalla volontà di tutti gli associati; dal recesso, che può essere esercitato in qualunque tempo, ad opera di non meno di quattro quinti degli associati.
Inoltre, costituiscono cause di scioglimento della Consulta l’impossibilità di funzionamento della stessa ovvero la sua protratta inattività, che dovranno essere constatate dall’Assemblea ed ogni altra causa prevista dalla legge.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Consulta, nei modi e nelle forme di legge, il patrimonio residuo dovrà essere obbligatoriamente devoluto a fini di utilità sociale (come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera J, della L.R. 7/2006).
 Alla devoluzione di tali fondi provvederà – quale liquidatore – il Collegio dei Garanti e dei Revisori dei conti.

ART. 18 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato a seguito di deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, convocata dal Coordinatore ovvero da  almeno un terzo degli aventi diritto di voto, secondo quanto previsto dagli  artt. 9 e 10 del presente Statuto.

ART. 19 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti della Repubblica Italiana, così come integrate, ovvero integrabili, mediante ricorso alle norme dell’ordinamento Europeo.

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