domenica 12 maggio 2013

Eutanasia e Testamento biologico incontro pubblico a Cesara

PATROCINIO DEL COMUNE DI CESARA
 
Giovedì 23 maggio 2013
Cesara
Sala Polifunzionale via M. Garga 12
ore 21.00
INCONTRO PUBBLICO
PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA POPOLARE PER
EUTANASIA  LEGALE  E TESTAMENTO BIOLOGICO
interverranno:
Mina Welby : Comitato Nazionale Radicali Italiani e Presidente della
Associazione Luca Coscioni
Jean – Félix Kamba Nzolo : Pastore delle Chiese Metodiste di Verbania e
Omegna. Coordinatore della Consulta del VCO per la Laicità delle Istituzioni.
Erika Bonfanti : Vice Sindaco  del Comune di Cesara
Gianpiero Bonfantini: Segreteria  dell' Ass. Radicali senza fissa dimora
 
"Ammalarsi fa parte della vita. Come guarire, morire, nascere, invecchiare, amare. Le buone leggi servono alla vita: per impedire che siano altri a decidere per noi, in nome di Stati o religioni; per garantire libertà e responsabilità alle nostre scelte, drammatiche e felici. Fino alla fine."
Per informazioni
Cell. 3319902109
 

Educare al pregiudizio? No grazie


COMUNICATO STAMPA

“Educare al pregiudizio? No grazie”

Siamo arrivati al triste paradosso che in momenti formativi dedicati alla “accoglienza della diversità” vengono proposti pregiudizi retrogradi nei confronti dell’omosessualità: il tutto con patrocinio della Commissione pari opportunità della provincia, dall'Ufficio pari opportunità provinciale e dal Comune di Verbania. Ci associamo dunque alla denuncia proposta da Marco Coppola presidente Arcigay Nuovi Colori ed  Elena Broggi presidente AGEDO Verbania onlus, che rendono nota una vicenda dai contorni davvero inquietanti. Che vede come “protagonista” la pedagogista Luisa Fressoia conduttrice di un percorso formativo che ha coinvolto diverse classi di istituti della nostra provincia.  Fressoia ha relazionato il lavoro svolto in un incontro a Villa Giulia della Scuola per Genitori intitolato “Come accogliere la diversità. Dalla diversità culturale alle differenze sessuali. Le voci dei ragazzi a scuola”. Tema interessante, lodevole iniziativa….Peccato che la pedagogista in questione abbia sostenuto tesi inaccettabili, ben riassunte dal comunicato di Arcigay e Agedo. Tesi che riprendono le solite argomentazioni trite e ritrite,  retrograde ed oscurantiste, di chi vede l’omosessualità come “qualcosa da riparare”. Biancofiore Style per intenderci, con tutto il corollario di attacco ai movimenti per i diritti lgbt ed il consueto logoro argomentario ideologico di chi artificiosamente contrappone le famiglie eterosessuali considerate naturali, alle coppie omosessuali (evidentemente a torto non ritenute tali). Come Consulta del VCO per la Laicità delle Istituzioni chiediamo alle istituzioni pubbliche che hanno patrocinato questa iniziativa di prendere seccamente distanza da queste teorie del tutto antiscientifiche (in netto contrasto con quanto le discipline pedagogiche, psicologiche, educative oggi affermano). Chiediamo con forza agli Istituti coinvolti di interrompere immediatamente ogni collaborazione con la pedagogista in oggetto. Invitiamo inoltre le associazioni di pedagogisti,  formatori, educatori e le facoltà di scienze della formazione  a stigmatizzare duramente l’accaduto. Nessuno abbia il diritto di travestire il pregiudizio spacciandolo per formazione e pratica pedagogica. Cose di questo genere avvengono nel nostro Paese, avvelenato da forme di invadenza clericale che ne bloccano lo sviluppo e la modernizzazione. Un Paese che, mentre la Francia approva il matrimonio egualitario, nemmeno è riuscito a varare una legge contro l’omofobia. Noi non ci arrendiamo e sappiamo che un giorno potremo scrivere pagine più felici e che anche l’Italia finalmente uscirà dal medioevo.

Jean – Félix Kamba Nzolo

(coordinatore della Consulta del VCO per la Laicità delle Istituzioni)

Fabio Ruta

(segretario organizzativo della Consulta del VCO per la Laicità delle Istituzioni)

giovedì 9 maggio 2013

Proposta di legge di iniziativa popolare su: Rifiuto di trattamenti sanitari e liceita’ dell’eutanasia




Relazione

Ben oltre la metà degli italiani, secondo ogni rilevazione statistica, è a favore dell'eutanasia legale, per poter scegliere, in determinate condizioni, una morte opportuna invece che imposta nella sofferenza. I vertici dei partiti e la stampa nazionale, invece, preferiscono non parlarne: niente dibattiti su come si muore in Italia, tranne quando alcune storie personali si impongono: Eluana e Beppino Englaro, Giovanni Nuvoli, i leader radicali Luca Coscioni e Piero Welby.
Oggi, chi aiuta un malato terminale a morire - magari un genitore o un figlio che implora di porre fine alla sofferenza del proprio caro - rischia molti anni di carcere. Il diritto costituzionale a non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la propria volontà è costantemente violato, anche solo per paura, o per ignoranza. La conseguenza è il rafforzamento della piaga tanto dell'eutanasia clandestina che dell'accanimento terapeutico.
Per rimediare a questa situazione, proponiamo poche regole e chiare, che stabiliscano con precisione come ciascuno possa esigere legalmente il rispetto delle proprie decisioni in materia di trattamenti sanitari, ivi incluso il ricorso all'eutanasia.

“Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia”

Articolo 1
Ogni cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:
1) provenga da soggetto maggiorenne;
2) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3;
3) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”.
Articolo 2
Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell’articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.
Articolo 3
Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
1) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata;
2) il paziente sia maggiorenne;
3) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4;
4) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati
della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;
5) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi
sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;
6) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico; 
7) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto delle condizioni predette deve essere attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico .
Articolo 4
Ogni persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l’applicazione dell’eutanasia per il caso in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5 e sia incapace di intendere e volere o manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, nel modo indicato dall’art. 1, un fiduciario, perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.
La richiesta di applicazione dell’eutanasia deve essere chiara ed inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un’autodichiarazione, con la quale il richiedente attesti di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed umani ad essa relativi.
Altrettanto chiara ed inequivoca, nonché espressa per iscritto, deve essere la conferma del fiduciario.
Ove tali condizioni, unitamente al disposto di cui al precedente art. 3, comma 7 siano rispettate, non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte le paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593.